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lunedì 30 gennaio 2012

Come funzionano i limiti all'uso del contante /3

Torniamo ancora una volta a parlare delle norme relative alla limitazioni sull'uso del contante, di cui già abbiamo scritto nel post del 5 gennaio e del 23 gennaio 2012.

Un ulteriore aspetto su cui c'è stata poca informazione è relativo alle possibili modalità per agire il vincolo. Molti infatti si chiedono: cosa impedisce al commerciante, o al libero professionista, di far pagare in due rate l'importo del corrispettivo richiesto che supera di poco il limite dei 1.000 euro?

Per fare un esempio pratico, se acquisto un prodotto che costa 1.500 il commerciante potrebbe richiedermi di pagare un acconto pari a 600 euro e poi di saldare, in un secondo momento, la restante cifra di 900 euro. In questo caso i due pagamenti sono effettivamente al di sotto della soglia dei 1.000 euro, ma sia il venditore che l'acquirente hanno rispettato la norma?

La risposta è un chiaro NO! Infatti, la norma prevede che il corrispettivo pagato, per un bene o un servizio, sia complessivamente inferiore ai 1.000 euro, a prescindere dal numero di pagamenti effettuati, affinché il pagamento possa avvenire in contanti. 

Ne discende che anche tutti i pagamenti a rate di beni o servizi di importo superiore o pari ai 1.000 euro debbano avvenire con strumenti diversi dal contante.

Immagine tratta da www.guadagnarerisparmiando.com


lunedì 23 gennaio 2012

Come funzionano i limiti all'uso del contante /2

Nel post del 5 gennaio 2012 abbiamo analizzato alcuni degli aspetti che caratterizzano le norme che hanno imposto dei limiti più stringenti all'uso del contante.

Torniamo in questo post a considerare alcuni ulteriori aspetti delle sanzioni previste, concentrandoci in particolare sulle aggravanti previste dalle legge.

Nel caso in cui il pagamento in contanti sia di importo pari o superiore ai 50 mila euro la sanzione è compresa tra il 5 e il 40%, mentre la sanzione minima prevista è quintuplicata, quindi dai 3.000 euro minimi si passa ai 15.000 euro minimi.

E' in ogni caso previsto lo "sconto" nel caso di pagamento entro 60 giorni da quando viene erogata la sanzione, ma in questo caso la percentuale minima di sanzione è pari al 10% (due volte il minimo). Quindi nel caso di pagamento in contanti di 50 mila euro, nel caso, ad esempio, di anticipo sull'acquisto di un'abitazione, sia l'acquirente che il venditore sono soggetti ad un sanzione, che per i trasgressori è pari, nel migliore dei casi, a 5 mila euro, ma che può raggiungere un massimo di 20 mila euro.

Immagine tratta da  www.ilcittadinoonline.it   








mercoledì 4 gennaio 2012

Limiti all'uso del contante: come funziona

Il tema dei limiti all'utilizzo del denaro, il cui utilizzo è stato ridotto dal Governo Monti a 1.000 euro a  partire dal 1° gennaio (si veda il post del 5 dicembre 2011 dedicato alla misure antievasione del Governo Monti), ha suscitato diversa confusione sulla stampa e sui siti specializzati.

Molti infatti si pongono la seguente domanda: cosa impedisce al commerciante o al professionista disonesto di accettare in nero i contanti, per pagamenti da 1.000 euro in su, senza poi emettere una regola fattura?
Ciò che entra in gioco, e su cui si è fatta pochissima informazione, sono le norme sanzionatorie. Infatti, nel caso di violazione di questa norma, che per inciso originariamente era stata pensata soprattutto per la lotta al riciclaggio di "denaro sporco", incorrono in sanzioni tutti i soggetti che sono venuti a conoscenza del fatto, o perché erano gli attori stessi, cioè il commerciante e l'acquirente, o perché espletando la loro attività professionale ne possono venire a conoscenza, come nel caso del commercialista e del bancario.

In altri termini, se il signor Rossi chiama un idraulico che per la sua prestazione professionale chiede una cifra in contanti pari a 1.500 euro, allora il signor Rossi sarà sanzionabile, così come potrebbe essere sanzionabile il commercialista dell'idraulico che, se venuta a conoscenza della transazione, non denuncia l'accaduto o anche il bancario che incassa la cifra in contanti sapendo che è frutto di una prestazione oltre i limiti consentiti dalla legge.

Al riguardo va detto che le sanzioni amministrative previste sono particolarmente pesanti: si va da un minimo dell'1% ad un massimo di ben il 40% dell'importo della transazione, con un minimo di sanzione pari a 3.000 euro. E' previsto però uno sconto nel caso in cui la sanzione venga pagata entro 60 giorni, ma paradossalmente solo per chi ha compiuto l'illecito; in tal caso il trasgressore/trasgressori sono tenuti a pagare solo due volte l'aliquota minima sanzionatoria, cioè in tutto il 2% del valore della transazione.

Nel caso in esame, quindi, al signor Rossi potrebbe essere comminata una sanzione pari a 3.000 euro, se non paga entro 60 giorni, o in caso contrario di 30 euro. Al commercialista dell'idraulico che invece non segnala l'irregolarità, se ne viene a conoscenza, sarà invece comminata una sanzione pari proprio a 3.000 euro.

Immagine tratta da  it.123rf.com/  





lunedì 24 ottobre 2011

Un po’ di aritmetica sull’evasione fiscale: il rendimento atteso

Ipotizziamo di essere un contribuente "egoista" che voglia decidere se evadere o meno.

Il conteggio che questo soggetto dovrebbe fare è il seguente (per maggiori dettagli si veda Bernardi e Franzoni):

- per ogni euro di reddito evaso il contribuente egoista risparmia l’aliquota fiscale media (t) che gli sarebbe stata applicata, sempre però che non cada tra le maglie dei controlli dell’Agenzia delle Entrate. Posto che la probabilità di venire controllato è pari a p, allora il rendimento di ogni euro evaso è pari a t*(1-p);

- il rischio che il contribuente egoista si assume è però quello di cadere nei controlli e di dover pagare, oltre alle somme evase, anche le sanzioni amministrative in percentuale delle somme evase (s). In altri termini, se gli dovesse andar male dovrebbe pagare, per ogni euro evaso, t*p*s

Sommando le due componenti emerge che il rendimento atteso dell’evasione è pari a
R = t*(1-p)-t*p*f = t*[1-p*(1+s)]

Data questa formula affinché non ci sia evasione, e tralasciando il tema del livello di propensione/avversione al rischio dei contribuenti, è necessario che questo rendimento sia nullo o negativo.

Utilizzando un po’ di informazioni che abbiamo a disposizione possiamo stimare qual è il rendimento atteso dell’evasione in Italia. Ponendo l’aliquota fiscale media al 25%, la probabilità di accertamento al 4,4% così come segnalato dalla Relazione concernente i risultati derivanti dalla lotta all’evasione fiscale presentata dal Governo nel 2009 e relativa al 2008, e ipotizzando il livello massimo di sanzioni previste dal nostro ordinamento, pari al 240% della somma evasa (art. 1. comma 1 del d.lgs. 471/1997), arriviamo ad una stima del rendimento dell’evasione in Italia pari a oltre il 21%. Da ciò emerge come il contribuente egoista abbia un ottimo incentivo a evadere.

Facendo un esercizio inverso possiamo invece calcolarci su quali valori dovrebbero attestarsi i parametri considerati affinché il rendimento dell’evasione sia nullo.
Lasciando inalterata la probabilità di accertamento al 4,4%, le sanzioni amministrative dovrebbero essere pari al 2200%, cioè in altri termini 22 volte la somma evase.
Viceversa, con sanzioni del 240% la probabilità di accertamento dovrebbe crescere al 30%, cioè quasi un contribuente su tre dovrebbe essere controllato.

Già da queste semplice evidenze emerge come focalizzare l’attenzione solo sui controlli e/o le sanzioni non permetterà mai di eliminare completamente l’incentivo a evadere.

venerdì 7 ottobre 2011

La minimum tax - Gli strumenti di lotta all’evasione utilizzati in Italia (1)

La minimum tax fu introdotta nel 1992 dal Governo Amato. Tale normativa introduceva un principio abbastanza semplice, e largamente condivisibile: un soggetto che decida di intraprendere un’attività lavorativa autonoma (imprenditore o libero professionista) si assumerà il relativo rischio che questa attività possa fallire se e solo se il reddito prodotto non sarà inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere lavorando come dipendente nello stesso settore.

In altri termini, se un gioielliere che lavora come dipendente ha un reddito medio di 30 mila euro l’anno, l’imprenditore che svolge autonomamente l’attività di gioielliere non può avere un reddito inferiore a questa cifra.

Nel caso in cui il lavoratore autonomo avesse dichiarato un importo inferiore al livello minimo la legge prevedeva poi un sistema molto efficace di intervento che costituiva un ottimo deterrente. Infatti, l’amministrazione fiscale aveva il potere di aprire immediatamente una cartella esattoriale pari alla differenza tra il reddito minimo e quello dichiarato, maggiorata delle sanzioni amministrative e degli interessi.
Il contribuente sanzionato poteva comunque dimostrare che il suo reddito era stato effettivamente inferiore, su di lui però verteva l’onere della prova.

Inoltre, la legge stessa prevedeva la possibilità di richiedere l’esonero dalla minimum tax in casistiche determinate (per maggiori dettagli clicca qui).

Questa normativa è stata probabilmente una delle più efficaci per il contrasto dell’evasione tra tutte quelle emanate in Italia negli ultimi 30 anni, tesi sostenuta anche da Alessandro Santoro nel suo libro. Il gettito ottenuto fu infatti anche superiore a quello atteso. Da un'indagine a campione sui modelli 740 che riguardò 124 mila lavoratori autonomi risultò che solo 6 mila (5%) avevano dichiarato un reddito inferiore a quello minimo, 37 mila (30%) si era adeguata al reddito minimo e 81 mila (65%) aveva dichiarato più della soglia minima. Rispetto all’anno precedente risultò che chi si era adeguato alla soglia minima aveva dichiarato in media 10 milioni di lire (circa 5 mila euro) in più dell’anno precedente.

Sarà proprio per la sua efficacia che il popolo dei lavoratori autonomi scese in piazza numeroso nel 1993 – anno tra l’altro in cui l’Italia era in recessione economica – per protestare contro la minimum tax.
Nel 1994 poi Berlusconi vinse le sue prime elezioni, promettendo tra l’altro il taglio delle tasse, e una delle prime iniziative che prese nel breve periodo di governo fu proprio l’abolizione della minimum tax (va detto, comunque, che anche una parte dello schieramento di centro-sinistra si rivelò recalcitrante verso questa legge).

Perché, allora, non rimettere nell’agenda politica anche la possibilità di reintrodurre una minimum tax, che tra l’altro esiste anche negli Usa (alternative minimum tax)?

una delle immagine del corteo di protesta del 1993 tratta da www.unita.it

martedì 4 ottobre 2011

L’effetto delle sanzioni amministrative sull’evasione - Ricerche sull’evasione fiscale (6)

Analizziamo in questo post un altro dei fattori che sembrano spiegano l’evasione sulla base del modello teorico tradizionale: le sanzioni amministrative.

Gli studi empirici su questo aspetto sembrano indicare che le sanzioni hanno un effetto abbastanza limitato come deterrente contro l’evasione (si veda Andreoni, Erard e Feinstein).

Il sistema fiscale italiano, come rilevato da Alessandro Santoro nel suo libro, "L’evasione fiscale. Quanto, come e perché", sembra tra l’altro essere molto severo verso i medio/grandi evasori. L’art. 5 d.lgs. 74/2000 prevede che se l’imposta evasa è superiore ai 75 mila euro il contribuente infedele rischia la reclusione da 1 a 3 anni. La recente manovra anti-crisi sembra essere andata ancora più nella stessa direzione (si veda al riguardo il post del 16 settembre 2011). Gli Stati Uniti, rileva sempre Santoro, che sono presi ad esempio per la loro severità, hanno per le stesse fattispecie sanzioni più blande.

In Italia si pone invece più un problema di certezza della pena, da un lato, e l’inefficacia di queste norme verso i piccoli evasori, che sono quelli che più contribuiscono allo stock complessivo di evasione data la forte frammentazione del nostro sistema produttivo. Ad incidere sul primo problema, cioè la certezza della pena, influisce poi il ricorso ai condoni.

 Immagine tratta da cinquew.it

martedì 27 settembre 2011

Il modello teorico tradizionale - Ricerche sull'evasione fiscale (3)

Il primo modello teorico che si è cimentato con l’analisi delle determinanti dell’evasione fiscale sui redditi è stato sviluppato da Allingham e Sandmo nel lontano 1972 (per scaricare lo studio, in lingua inglese, clicca qui).

Come per ogni modello teorico, soprattutto nel campo dell’economia, anche quello di Allingham e Sandmo si basa su una serie di ipotesi semplificatrici (per maggiori dettagli si veda Bernardi e Franzoni). Nello specifico si ipotizza che:

a) Il contribuente agisca razionalmente per massimizzare egoisticamente il suo benessere;

b) Il contribuente sia avverso al rischio;

c) Il contribuente conosca il suo vero reddito imponibile;

d) Che il sistema fiscale sia estremamente semplice, cioè basato su una sola aliquota fiscale che va applicata sul reddito dichiarato;

e) Che con una certa probabilità, conosciuta dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate effettui dei controlli;

f) Che a fronte dei controlli il contribuente debba subire dei costi, sia in termini di sanzioni sulle somme non dichiarate, sia in termini di disagio (tempi dell’accertamento), costi che sono conosciuti dal contribuente.

Dato questo modello emergono le seguenti conseguenze:


In sintesi, il modello in esame dà delle indicazioni che fanno parte della percezione comune, cioè che per diminuire l’evasione bisogna aumentare i controlli, soprattutto verso i contribuenti con redditi potenzialmente elevati (liberi professionisti, commercianti) e inasprire le sanzioni.

Lo stesso modello offre però anche un’indicazione che va contro quanto teorizzato soprattutto dalla destra italiana, e in particolare da Berlusconi: per abbattere l’evasione bisogna infatti aumentare le aliquote e non invece diminuirle.Questo risultato dipende essenzialmente dal fatto che i soggetti più poveri, proprio in conseguenza dell'incremento delle aliquote fiscali, tendono ad essere più avversi al rischio e quindi ad evadere meno.

In ogni modo queste indicazioni, essendo basate esclusivamente su un modello teorico, necessitano di verifiche empiriche come ogni buon procedimento scientifico richiede. Molti studi si sono spinti in questa attività, ma rimandiamo a futuri post il compito di esaminarli.

sabato 10 settembre 2011

Perchè un blog sull'evasione?

Quando ho comunicato, tra una chiacchiera e l'altra, ai miei amici che avrei realizzato un Blog sull'evasione (fiscale, contributiva e chi più ne ha più ne metta) mi hanno guardato esterefatti e dopo qualche minuto di silenzio mi hanno chiesto : "E perchè??".
E perchè no, dico io.
Sono, direi, alquanto schifato di tutti (tanti, troppi) i commercianti che non fanno scontrini, fatture, che puntualmente evadono e poi si lamentano..e non sanno che se pagano più tasse è proprio perchè anche questo loro atteggiamento (insieme a tanti altri, per carità..) contribuisce all'innalzamento delle tasse.
Qualcuno mi chiama "il giustiziere" ma a  me non piace, semplicemente ho senso civico e pago le tasse, non parcheggio al posto riservato agli invalidi, non fumo perchè è da pazzi, mi diverto come tutti, ho una vita normale, a volte splendida a volte meno, ho una compagna straordinaria che mi sopporta, lavoro 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì, rispetto l'ambiente e poi ho tanti, tanti difetti.
Ma qui non stiamo a parlare di me, ma dell'EVASIONE...questo mostro che silenzioso divora tutto quel che ci circonda...esagerato??
Non credo.
Ecco perchè un blog sull'evasione!
Per questo mio primo post ho scelto un'immagine che ho trovato sul blog di Pinobruno.it..la dice lunga...